Profili di interdipendenza fra giudizio di prevenzione e procedimenti penali paralleli
Autore
Lucia Zavettieri - Università degli Studi di Reggio Calabria - [2006]
Documenti
Abstract
La dottrina e la giurisprudenza hanno, da qualche tempo,messo in risalto che l’evoluzione del quadro normativo ha reso tra loro totalmente autonomi il procedimento di prevenzione e quello penale.
Anche la Corte Costituzionale ha affermato l'assunto secondo cui la differenza, nei presupposti e nei fini, tra il procedimento di prevenzione ed il procedimento penale determina la loro autonomia ed elude ogni rapporto di pregiudizialità, anche nel caso che nei due procedimenti siano presi in esame gli stessi elementi di fatto. Infatti il procedimento penale, nel quale si giudicano singoli fatti da rapportare a fatti tipici costituenti reato, richiede prove certe per prevenire alla condanna, mentre nel procedimento di prevenzione si giudicano condotte complessive significative della pericolosità sociale, che viene formulata con valutazione essenzialmente sintomatica.
Taluni autori imputano quale premessa dell’autonomia del procedimento di prevenzione alla diversità tra soggetto e fatto nel senso che il termine "indiziato" è caratterizzato da un minore grado di prova circa l’appartenenza del soggetto all’associazione, facendo così rilevare i collegamenti esistenti tra l’aspetto sostanziale attinente alla qualità di indiziato perché appartenente alle predette associazioni e problematica processuale relativa alla dimostra di siffatta appartenenza.
Anche la Corte Costituzionale ha affermato l'assunto secondo cui la differenza, nei presupposti e nei fini, tra il procedimento di prevenzione ed il procedimento penale determina la loro autonomia ed elude ogni rapporto di pregiudizialità, anche nel caso che nei due procedimenti siano presi in esame gli stessi elementi di fatto. Infatti il procedimento penale, nel quale si giudicano singoli fatti da rapportare a fatti tipici costituenti reato, richiede prove certe per prevenire alla condanna, mentre nel procedimento di prevenzione si giudicano condotte complessive significative della pericolosità sociale, che viene formulata con valutazione essenzialmente sintomatica.
Taluni autori imputano quale premessa dell’autonomia del procedimento di prevenzione alla diversità tra soggetto e fatto nel senso che il termine "indiziato" è caratterizzato da un minore grado di prova circa l’appartenenza del soggetto all’associazione, facendo così rilevare i collegamenti esistenti tra l’aspetto sostanziale attinente alla qualità di indiziato perché appartenente alle predette associazioni e problematica processuale relativa alla dimostra di siffatta appartenenza.
Questa tesi è correlata alla categoria