La liberalizzazione dei mercati dell’energia
Prime misure per tutelare e accompagnare gli utenti verso la totale apertura del mercato elettrico

[19/06/2007]
La liberalizzazione dei mercati dell’energia Riprendiamo un tema di estrema attualità multidisciplinare, di cui stiamo sondando l'opinione del pubblico nel canale tematico di Economia, riportando la circolare emanata dal Governo la settimana scorsa.



La Direttiva 2003/54/CE prevede che gli Stati membri mettano in campo misure adeguate per rendere, a partire dal 1° luglio 2007, i clienti domestici del mercato elettrico liberi di scegliere il proprio fornitore. Allo Stato italiano, che ha introdotto per legge tale scadenza, spetta quindi il compito di definire regole e regimi di tutela per i clienti finali e, considerato che l’iter del disegno di legge governativo (approvato dall’esecutivo il 9 giugno 2006 ed ora all’esame del Senato - AS 691) finalizzato anche a disciplinare il nuovo regime, non consente di adottare in tempo utile il decreto delegato, il governo ha ritenuto necessario adottare misure urgenti per tutelare l’utenza nella fase di passaggio e per evitare sanzioni da parte della Commissione Europea. Bruxelles, infatti, con parere motivato del 15 dicembre 2006, ha rilevato un eccesso di “tutela regolatoria” accordato dallo Stato italiano alle forniture elettriche per i clienti liberi (piccole industrie, professionisti, artigiani) che, di fatto, sono rimasti nel mercato vincolato. Le norme del decreto, inoltre, consentono di prevenire la nuova procedura di infrazione che nascerebbe in caso di mancato recepimento tempestivo della direttiva sulla totale apertura del mercato a partire dal 1° luglio. Il decreto legge varato oggi dal Consiglio dei Ministri adotta, quindi, prime misure in vista del completo recepimento della direttiva 2003/54/CE ma lascia la definizione dell’impianto riformatore al disegno di legge attualmente all’esame del Senato. L’attuale decreto legge interviene con misure di tutela per fare in modo che chi vuole muoversi verso nuove offerte possa farlo subito senza incorrere nel rischio di aumenti ingiustificati dei prezzi e chi, invece, vuole rimanere con il proprio vecchio fornitore possa farlo continuando ad avere le garanzie attuali fino a quando il processo di liberalizzazione non sarà compiutamente realizzato.

VERSO LE NUOVE TARIFFE SOCIALI


Entro la fine dell’estate il Ministero dello Sviluppo economico completerà la concertazione in corso con gli altri ministeri (Economia, Solidarietà sociale, Salute, Famiglia) e chiederà il parere della Conferenza Unificata sul decreto interministeriale in modo da fornire all’Autorità per l’energia elettrica e il gas i criteri in base ai quali riordinare l’attuale meccanismo di agevolazione tariffaria a partire dal 1° gennaio 2008. I nuovi criteri di tutela individueranno le categorie di soggetti in condizioni di svantaggio economico e sociale, mentre l’entità del contributo potrà essere commisurata alla revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche, in corso presso l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in modo da contenere l’impatto economico complessivo della manovra sulle varie tipologie di consumatori, in considerazione dei livelli di consumo.

COSA PREVEDE IL DECRETO LEGGE PER IL MERCATO ELETTRICO E DEL GAS


▪ Dal 1° luglio possibilità di recedere dal vecchio contratto di fornitura per i clienti domestici.
▪ Regime di tutela:
stop agli allarmi sul rischio di aumenti ingiustificati dei prezzi per le forniture ai clienti domestici elettrici che cambiano fornitore e per i clienti domestici del gas che, pur potendo già cambiare fornitore dal 2003, ancora non lo hanno fatto: l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) indicherà condizioni standard di erogazione e prezzi di riferimento nelle forniture di energia elettrica e del gas (nel caso del gas la norma non fa che confermare il regime attuale che affida all’AEEG il compito di fissare un’offerta economica di riferimento per i clienti domestici).
▪ Regime di Garanzia:
garanzia di erogazione del servizio in continuità con la situazione attuale per i clienti domestici e per le pmi (meno di 50 dipendenti e fatturato non superiore a 10 mln) che non scelgono un nuovo fornitore sul mercato libero: queste due tipologie di clienti potranno continuare a beneficiare delle attuali condizioni del servizio e, quindi, delle economie di scala derivanti dall’approvvigionamento tramite Acquirente Unico. Sono fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento ex post dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta.
▪ Servizio di Salvaguardia:
agli altri clienti non domestici (imprese con oltre 50 dipendenti che, di fatto, non hanno ancora lasciato il mercato vincolato) che non scelgono un nuovo fornitore di energia elettrica e a chi transitoriamente dovesse rimanere senza fornitore è assicurato il sevizio di salvaguardia, a tutela della continuità della fornitura. Questo servizio sarà temporaneamente svolto dalle imprese di distribuzione o dalle loro società di vendita, ma al più presto il Ministero dello sviluppo economico individuerà i fornitori attraverso procedure concorsuali. I criteri di organizzazione del nuovo servizio saranno tali da incentivare le imprese a rientrare nel mercato in poco tempo, utilizzando, quindi, la salvaguardia solo come servizio temporaneo.
▪ Regole di trasparenza per l’avvio del mercato per i clienti domestici:
con l’obbligo di separazione societaria tra attività di vendita ed attività di distribuzione di energia elettrica, con la separazione funzionale tra la gestione delle infrastrutture dei sistemi elettrico e del gas naturale ed il resto delle attività (separazione estesa anche all’attività di stoccaggio del gas), alla totale apertura del mercato da lato della domanda corrisponderà una completa apertura dal lato dell’offerta, favorendo lo sviluppo di una piena concorrenza a beneficio dei consumatori e garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture di rete. La stessa finalità verrà perseguita anche con la garanzia di accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati di misura relativi ai consumi dei clienti finali elettrici e del gas. Il riferimento è strettamene circoscritto ai dati necessari alla formulazione di offerte commerciali e alla gestione delle forniture.
▪Informazione trasparente su mix energetico:
i fornitori di energia elettrica sono obbligati a informare i propri clienti finali circa il mix di fonti energetiche utilizzato per la produzione dell’energia fornita e a indicare le fonti informative disponibili sull’impatto ambientale della produzione, secondo modalità operative che saranno definite dal Ministero, sentito il parere del ministero dell’Ambiente, su proposta dell’AEEG.

Le norme


1)· si prevede l’obbligo di separazione societaria tra l’attività di vendita e l’attività di distribuzione per le imprese di distribuzione con almeno 100mila clienti finali che svolgono al 30 giugno 2007 l’attività di vendita di energia elettrica in forma integrata. Il decreto, in particolare, stabilisce che le imprese di distribuzione di energia elettrica che svolgono in forma integrata attività di vendita di energia elettrica debbano costituire entro 180 giorni dall’entrata in vigore dal decreto stesso, una o più società per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi alla vendita.
· L’Autorità per l’energia elettrica e il gas adotta disposizioni per la separazione funzionale delle attività di gestione di infrastrutture del sistema elettrico dalle altre attività che non siano direttamente connesse ad essa. La separazione funzionale è estesa anche alle attività di stoccaggio di gas naturale, considerato che sono svolte per la quasi totalità da un’impresa totalmente controllata dall’operatore dominante. Questo al fine di assicurare una gestione delle infrastrutture trasparente ed indipendente, consentendo così lo sviluppo di una maggiore concorrenza nelle forniture al cliente finale. La norma consente anche di evitare sanzioni da parte della Commissione europea.
· l’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica (che attualmente possiedono i dati di misura dei propri clienti) garantiscono l’accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati sulla misura relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, necessari per la formulazione delle offerte commerciali e per la gestione dei contratti di fornitura. In questo modo si evita che le società di vendita appartenenti a gruppi integrati con la distribuzione siano avvantaggiate rispetto a società non integrate nella formulazione di opzioni commerciali.

Effetti

In questo modo all’apertura del mercato dal lato della domanda (apertura che diventa reale dal momento che tutti i consumatori possono scegliere sul mercato l’offerta che desiderano) corrisponde così una completa apertura dal lato dell’offerta. La separazione societaria tra attività di distribuzione (attività esercitata in concessione e che fino ad oggi per i clienti civili elettrici ha coinciso in parte con quella di vendita) e attività di vendita di energia elettrica (attività svolta in regime di libero mercato) garantisce la neutralità nella gestione della rete che è utilizzata da tutti i venditori senza asimmetrie informative e, quindi, favorisce lo sviluppo di una piena concorrenza sul lato dell’offerta. Tale separazione inoltre consente di evitare che le società di distribuzione di energia elettrica (che fino al 1° luglio possono coincidere con quelle di vendita per i clienti domestici) trasferiscano alla società di vendita che a loro fanno capo il proprio portafoglio clienti, impedendo così un’offerta plurale in regime di concorrenza.
La separazione funzionale tra le attività di gestione delle infrastrutture dei sistemi elettrico e del gas dalle altre attività che non siano direttamente ad esse connesse rafforza una gestione indipendente e trasparente delle infrastrutture. Stessa finalità si persegue anche estendendo la separazione funzionale all’attività di stoccaggio di gas naturale.
La piena concorrenza nei mercati elettrico e del gas, inoltre, si realizza rendendo tempestivamente accessibili a tutti i venditori i dati di misura relativi ai consumi dei clienti finali. In questo modo si garantiscono a tutti le stesse informazioni consentendo a ciascun venditore in egual modo di costruire un’offerta commerciale vantaggiosa per l’utenza.

2) - dal 1° luglio 2007 i clienti domestici hanno il diritto di recedere dal vecchio contratto di fornitura come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e di scegliere un nuovo fornitore.
- Per i clienti domestici che non scelgono un nuovo fornitore fino al completo
che si concretizza nel fatto che l’erogazione del servizio di fornitura è garantita dall’’impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita costituite in seguito alla separazione societaria e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall’Acquirente Unico Spa che continuerà a comprare l’energia elettrica mediante operazioni di mercato. Questa tutela vale anche per le imprese connesse in bassa tensione, con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, fino al completo recepimento della direttiva Ue (ciò è consentito da direttive comunitarie, anche se molte di queste imprese sono già nel mercato libero) . Per i clienti finali non domestici che non rientrano nella categoria di imprese sopra citata, che non hanno esercitato il recesso dal vecchio contratto o che si trovino transitoriamente senza fornitore, scatterà il servizio di salvaguardia (che sarà spiegato di seguito).
- il decreto prevede che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas indichi condizioni standard di erogazione del servizio e definisca, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti domestici e alle imprese sotto i 50 dipendenti e con fatturato non superiore ai 10 mln e per le forniture di gas ai clienti domestici. Prezzi che le società di distribuzione e di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali. Il decreto, inoltre, affida all’Autorità per l’energia elettrica e il gas il compito di vigilare ed intervenire ex post a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta.

Effetti

Le norme del decreto consentono di accompagnare con gradualità il passaggio dal vecchio al nuovo regime, evitando il rischio di interruzione delle forniture di energia elettrica e di aumenti ingiustificati dei prezzi.

3) - il decreto prevede che il Ministro dello Sviluppo economico emani indirizzi e, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, detti disposizioni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali (che non siano domestici e che non siano imprese sotto i 50 dipendenti con fatturato oltre i 10 mln) senza fornitore di energia elettrica o che non ne abbiano scelto uno al 1° luglio. Il servizio di salvaguardia verrà assicurato attraverso un sistema di gare pubbliche per aree territoriali e a condizione che tali gare incentivino il passaggio di questi clienti al mercato libero, secondo criteri di gradualità. Fino alla operatività del servizio di salvaguardia la continuità della fornitura è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita a loro collegate, a condizioni e prezzi pubblicati e non discriminatori.

Effetti

Il servizio di salvaguardia da un lato, evita ai clienti finali di restare senza fornitura di energia elettrica; dall’altro incentiva le imprese che fino ad ora sono rimaste nel mercato vincolato ad uscirne, mettendoci al riparo da sanzioni della Commissione europea.

4) - Le imprese di vendita di energia elettrica forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico complessivo per la produzione dell’energia elettrica fornita, con riferimento alla quota delle varie fonti energetiche sull’approvvigionamento dell’anno precedente, e indicano le fonti informative disponibili sull’impatto ambientale della produzione. Per l’energia acquistata attraverso il mercato elettrico o importata da un’impresa situata in un Paese al di fuori dell’Unione Europea possono essere utilizzati i dati aggregati forniti dal gestore del medesimo mercato o dalla stessa impresa. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il parere del Ministero dell’Ambiente, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sono definite le modalità per l’attuazione della norma, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Effetti

Questa norma consente all’Italia di non incorrere in sanzioni comunitarie e aiuta i consumatori a sviluppare maggiore consapevolezza circa gli effetti ambientali del consumo di energia, sensibilizzandoli al risparmio energetico. Un obiettivo, questo, per raggiungere il quale il governo si è già attivato con gli incentivi previsti in Finanziaria per creare una domanda di prodotti più efficienti dal punto di vista energetico.

5) - il decreto sblocca i fondi per ricerca e sviluppo in particolare sui temi connessi alla riorganizzazione del mercato elettrico e alle nuove scadenze poste dal processo di liberalizzazione. Si tratta comunque di attività di ricerca per le quali le risorse sono state già raccolte attraverso la bolletta.

Effetti

Sbloccare i fondi per ricerca e sviluppo significa garantire la sicurezza del sistema elettrico in questa fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime e la confrontabilità dei prezzi per i clienti finali.
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