Linee Guida per la Certificazione Energetica: un iter finalmente al termine?
I decreti attuativi del 192 sottoposti a CNR, ENEA e Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti per il parere

[06/12/2007]
Linee Guida per la Certificazione Energetica: un iter finalmente al termine? rosegue, seppur con ampio ritardo rispetto al previsto, l’iter di emanazione del decreto attuativo dei Dlgs 192/2005 e 311/2006, che detterà le Linee guida sui criteri per la certificazione energetica degli edifici.

Dal Ministero dello Sviluppo Economico fanno sapere che in questi giorni è stata avviata la procedura per l’approvazione dei provvedimenti concernenti la certificazione energetica: i documenti sono stati trasmessi al CNR, all’ENEA e al Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) per acquisirne il parere, come previsto dagli articoli 4 e 6 del Dlgs 192/2005. Successivamente i decreti attuativi saranno sottoposti all’esame della Conferenza unificata.

Ricordiamo che le Linee Guida, pronte già da oltre un mese, fanno riferimento alla metodologia UNI, prevedendo margini di flessibilità in relazione alle specificità delle diverse Regioni, e prevedono un modello di attestato di certificazione nel quale la prestazione energetica globale dell'edificio è schematizzata attraverso un “cruscotto”, ossia uno schema in cui indicare con una lancetta il livello di efficienza energetica e il livello di prestazione energetica raggiungibile nel breve periodo.

Fino all’entrata in vigore delle Linee Guida, come si legge su Edilportale, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

L'entrata in vigore dell’obbligo di certificazione è stabilita dal seguente calendario:

a) a decorrere dal 1° luglio 2007, per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;
b) a decorrere dal 1° luglio 2008, per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;
c) a decorrere dal 1° luglio 2009 per le singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

Per gli edifici di nuova costruzione è già obbligatorio presentare al Comune l’attestato di qualificazione energetica, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

Inoltre, sempre dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici devono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio, entro i primi 6 mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.

Già dal 1° gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio, è necessario per accedere alle agevolazioni fiscali e agli incentivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici o degli impianti.
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