La cogenerazione: informazioni generali

La cogenerazione è la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica (eventualmente anche energia meccanica); i vantaggi principali di questa tecnologia sono i seguenti:
- risparmi di energia primaria pari mediamente al 20-30% (gas, olio combustibile, ...)
- riduzione delle emissioni climalteranti(in particolare CO2) connessi al risparmio di energia primaria
- minori perdite di distribuzione per il sistema elettrico nazionale per gli impianti di piccola taglia
- sostituzione di modalità di fornitura di calore più inquinanti.
Come si può notare dall’immagine seguente, mediante la cogenerazione si annulla la tipica perdita data dal trasferimento ad alta tensione della corrente, fornendo quindi un risparmio di combustibile pari circa al 30%.

Le principali tipologie di impianto sono:
1) la turbina a vapore: Parte del calore presente nel vapore viene utilizzato per scopi diversi dalla generazione di energia elettrica (ad es. teleriscaldamento, industria, ecc);
2) motori a combustione interna: scarico e nei fluidi di raffreddamento del motore I motori più comuni impiegano il gas metano o il gasolio come combustibile. Viene recuperato il calore contenuto nei fumi di scarico e nei fluidi di raffreddamento del motore;
3) turbine a gas: l’energia termica è recuperata dai fumi caldi tramite l’utilizzo di appositi scambiatori di calore;
4) cicli combinati: Il calore dei fumi caldi in uscita da una turbina a gas alimenta una caldaia a recupero (GVR) che produce vapore per una turbina tradizionale. Parte del calore presente nel vapore viene quindi utilizzato per scopi diversi dalla generazione di energia elettrica.
Impianti di cogenerazione di grande taglia sono presenti per esempio a Rosignano (LI) (Impianto Rosen, 350 MW), a Sarroch (CA) (Impianto Sarlux 560 MW) e a Brindisi (Impianto di cogenerazione a tre cicli, Enipower, 390 MW)

Fig.2 Impianto Enipower di Brindisi
Lo sviluppo di tecnologie ha permesso anche la scalatura degli impianti, ottenendo quindi anche impianti di piccola cogenerazione, ovvero con potenza nominale inferiore ad 1MW elettrico.

Fig.3 Motore a combustione interna per uso cogenerativo
Inoltre, lo sviluppo di settore è attualmente incentrato in modo particolarmente attivo sugli impianti di microcogenerazione, sistemi con potenza nominale inferiore a 50 kw elettrici.

Fig.4 Microturbina di potenza inferiore ad 1kw (prototipo)

Il D.lgs. 8/02/07, n°20 sulla promozione della cogenerazione

L’attuale normativa di riferimento è composta da quattro capisaldi di riferimento:
- Decreto Legislativo n°79/99: l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas viene incaricata di definire i criteri per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione.
- Delibera AEEG n°42 del 19 marzo 2002: sono definiti impianti di cogenerazione quelli che soddisfano due condizioni: un risparmio energetico (IRE) del 10% almeno e un limite termico (incidenza dell’energia termica nel totale dell’energia prodotta) pari ad almeno il 15%.
- Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo: è cogenerazione ad alto rendimento quella che realizza un risparmio di energia primaria pari ad almeno Il 10%.
- ed il Il D.lgs. 8/02/07
I benefici dati dalla legislazione precedente all’ultimo decreto citato prevedono:
1) l’esenzione dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi,
2) dispacciamento prioritario: obbligo di utilizzazione prioritaria, a parità di prezzo offerto, dell’energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediamente cogenerazione (D.lgs. 79/99),
3) condizioni particolari per gli impianti di potenza inferiore a 10 MVA: possibilità di cessione al gestore di rete locale a prezzi incentivati (delibera AEEG 34/05),
4) rilascio dei titoli di efficienza energetica: rilascio dei “certificati bianchi” a fronte della riduzione certificata dei consumi di energia, anche mediante sistemi di cogenerazione (DM 20 luglio 2004).
L’attuale normativa definisce la cogenerazione in base soltanto al superamento di determinati requisiti qualitativi, ovvero (AEEG 42/02):
- IRE - Indice Risparmio Energetico (Quantifica il risparmio di energia primaria conseguito da una sezione di cogenerazione rispetto alla produzione separata dellemedesime quantità di energia elettrica e termica)> 10%;

- LT – Limite Termico (Quantifica la quota di energia termica utile prodotta annualmente rispetto alla totale produzione di energia elettrica e calore)>15%
Il Decreto Legislativo 8/02/2007, n°20 sulla promozione della cogenerazione, prevede un determinato obiettivo:l’individuazione delle misure volte a promuovere a livello nazionale l’uso estensivo della cogenerazione ad alto rendimento per accrescere l’efficienza energetica e per salvaguardare l’ambiente.

Lo stesso decreto fornice anche diverse definizioni:
Cogenerazione ad alto rendimento: è la produzione combinata di energia elettrica e calore ed eventualmente meccanica che rispetti precisi limiti in termini di risparmio energetico e di produzione minima di energia termica (fino
al 2010 restano confermati i valori di IREmin e LTmin stabiliti dalla delibera AEEG 42/02).
Piccola cogenerazione: unità di cogenerazione con capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe.
Micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con capacità di generazione installata inferiore a 50 kWe.

I punti fondamentali del Dlgs 8/02/2007, n°20 sulla promozione della cogenerazione:
- GSE identificato come soggetto attuatore (art. 4);
- confermati fino al 2010 i criteri introdotti dalla delibera AEEG 42/02 per il riconoscimento della cogenerazione ad alto rendimento (indici IRE e LT) (art. 3);
- il GSE rilascia la Garanzia di Origine di elettricità prodotta da impianti che operano in cogenerazione ad alto rendimento (art. 4);
- obbligo di comunicazione al GSE dei dati relativi al proprio impianto da parte di tutti gli esercenti di officina elettrica (art. 10);
- abolizione della possibilità di emettere CV per gli impianti in cogenerazione abbinata al teleriscaldamento, fatti salvi i diritti acquisiti definiti nell’art. 14 del medesimo decreto.

Inoltre i rapporti comunicazioni previsti dal D.lgs. 8/02/07, n°20 sulla cogenerazione sono i seguenti:
Il GSE entro 12 mesi dall’uscita del decreto, elabora un rapporto contenente un’analisi del potenziale nazionale per la realizzazione della cogenerazione ad alto rendimento (art. 5);
- entro il 21 febbraio 2007 e successivamente ogni 4 anni il MSE, di concerto con il MATT, pubblica una relazione sulla applicazione del decreto (art. 9);
- entro il 31 dicembre 2007 ed in seguito su base annuale, il MSE presenta alla Commissione Europea dati ed informazioni sulla produzione nazionale di elettricità e di calore mediante cogenerazione. Tali dati ed informazioni, trasmessi anche al MATT, comprendono anche i dati relativi alla capacità di cogenerazione e ai combustibili usati per la cogenerazione (art. 9).
- le amministrazioni pubbliche, che effettuano agevolazioni a sostegno della cogenerazione, trasmettono al GSE le informazioni relative agli impianti medesimi, alle modalità di sostegno e alla erogazione delle agevolazioni stesse (art 10).

Il ruolo del GSE

Le principali attività affidate al GSE sono:
- rilascio della Garanzia di Origine di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento (art. 4 comma 2);
- elaborazione delle procedure tecniche per il rilascio della Garanzia di Origine, da sottoporre al MSE entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del D.lgs (art 4 comma 8).
- istituzione di un sistema informatico ad accesso controllato per la verifica dei dati contenuti nella Garanzia d’Origine (art. 4, comma 6).
- elaborazione di un rapporto contenente un'analisi del potenziale nazionale della cogenerazione ad alto rendimento, con riferimento ad ogni regione e provincia autonoma (art 5);
- istituzione di una banca dati sulla cogenerazione (art. 10);
- verifica di attendibilità dei dati forniti da chi richiede la garanzia d’origine; verifica della conformità di tali dati alle disposizioni del Dlgs; controlli sugli impianti in esercizio sulla base di un programma annuale (art. 4, comma 7);
- trasmissione a Terna di dati sulla cogenerazione da utilizzare a fini statistici.
Speciale attenzione va rivolta alla garanzia d’origine: essa puo' essere utilizzata dai produttori per attestare la provenienza dell'energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento.
- La garanzia di origine può essere rilasciata qualora l'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento sia non inferiore a 50 MWh (con arrotondamento commerciale);
- entro 3 mesi il GSE adotta e sottopone all’approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico le procedure tecniche per il rilascio di tale certificazione;
- Il GSE dovrà rilasciare la GO secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, dopo aver verificato l’attendibilità dei dati forniti dal richiedente;
- Il GSE dovrà provvedere a istituire un sistema informatico ad accesso controllato anche al fine di consentire la verifica dei dati contenuti nella garanzia di origine (prevista l’evoluzione dell’esistente sistema informatico RICOGE).
L’altro aspetto chiave verso il quale rivolgere l’attenzione è il Potenziale nazionale cogenerazione ad alto rendimento (art 5): Il GSE dovrà predisporre, entro 12 mesi dalla entrata in vigore del decreto, un rapporto contenente un’analisi del potenziale nazionale per la realizzazione della cogenerazione ad alto rendimento, evidenziando separatamente il potenziale della piccola e micro-cogenerazione.
Il rapporto dovrà contenere:
- la valutazione del potenziale nazionale di cogenerazione, con particolare riferimento agli anni 2010, 2015 e 2020, includendo una stima dei costi;
- il tipo di produzione separata di elettricità e calore e di energia meccanica che la cogenerazione potrebbe sostituire;
- una stima della domanda di raffreddamento e riscaldamento utile che si presti all’applicazione della cogenerazione. Tale stima dovrà essere effettuata per ogni regione e provincia autonoma italiana;
- un’analisi del tipo di tecnologie e di combustibili che è possibile utilizzare per realizzare il potenziale di cogenerazione;
- la suddivisione del potenziale in aggiornamento della capacità esistente ed in costruzione di nuova capacità;
- un analisi degli ostacoli che impediscono la realizzazione della cogenerazione ad alto rendimento (ad es. impedimenti autorizzativi, costi dei combustibili....
Al fine di predisporre il rapporto richiesto all’articolo 5 del decreto, si prevede di istituire un tavolo tecnico presieduto e condotto dal GSE, prevedendo il coinvolgimento di:
a) Soggetti Istituzionali AEEG, MAP, MATTM, ISTAT e RENAEL (Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali), Regioni (rappresentante).
b) Enti di ricerca e Associazioni di categoria CESI Ricerca, AIRU (Associazione Italiana Riscaldamento Urbano), AIEE ( Associazione Italiana Economisti dell’energia); FIRE (Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia), CTI (Comitato Termotecnico Italiano), ASSOELETTRICA; FEDERELETTRICA e GIPC (Gruppo interassociativo Piccola Cogenerazione).
Sviluppo del Rapporto POCAR (POtenziale Cogenerazione Alto Rendimento)
- Il GSE curerà direttamente le attività principali per l’elaborazione del Rapporto POCAR avvalendosi in particolare del CESI Ricerca.
- Per lo sviluppo dello Rapporto verranno utilizzati al meglio i bacini
informativi sulla cogenerazione detenuti da AEEG, AEEI, FIRE, ISTAT, CTI, AIRU, GIPC, RENAEL, Regioni ed altri.
- Il coinvolgimento dei suddetti soggetti dovrebbe avvenire senza oneri per il GSE, giacché per la maggior parte dei partecipanti si tratterebbe di compiti istituzionali di studio e/o di approfondimenti previsti dai rispettivi statuti.